Si ritiene attualmente appropriato riferirsi ai criteri di valutazione di rischio contenuti nel documento Coordinamento Tecnico Regioni – Ispesl, Prime indicazioni applicative del Decreto legislativo 81/2008, Titolo VIII; Prevenzione e protezione dai rischi dovuti all’esposizione a campi elettromagnetici nei luoghi di lavoro (Febbraio 2014). Quest'ultimo documento è basato sullo standard CEI EN 50499 e, a meno dei nuovi livelli di azione stabiliti dalla direttiva europea 2013/35/UE, trova piena applicazione nella valutazione di rischio.
Secondo la legge 36/2001, l'esposizione dei lavoratori è "ogni tipo di esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro specifica attività lavorativa, sono esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Sono quindi da intendersi esposizioni di carattere professionale quelle strettamente correlate e necessarie alle finalità del processo produttivo. Le esposizioni indebite a sorgenti non correlate con la specifica attività dei lavoratori che non ricadono sotto la gestione del datore di lavoro devono essere contenute, a carico dei gestori, entro i limiti vigenti per la tutela della popolazione. Il datore di lavoro deve ad ogni modo valutare il rischio ed eventualmente verificare il rispetto della normativa vigente da parte dell'esercente della sorgente anche avvalendosi dell'organo di controllo. Le esposizioni indebite a sorgenti non correlate con la specifica attività dei lavoratori che ricadono sotto la gestione del datore di lavoro, devono essere eliminate o ricondotte entro le restrizioni previste dalla normativa vigente per la tutela della popolazione.
I valori di azione sono livelli soglia pratico-operativi, direttamente misurabili nell'ambiente, a cui ci si riferisce per la protezione dagli effetti accertati dell'esposizione su individui adulti e sani, non su quelli particolarmente sensibili al rischio, per i quali anche valori inferiori ai livelli di azione previsti per la popolazione potrebbero comportare problemi.
In generale, all'osservazione di superamento dei valori di azione, il datore di lavoro deve intraprendere delle azioni:
- sorveglianza sanitaria
- piano d'azione per ridurre le esposizioni
- mezzi personali di protezione
- misure organizzative
- comunicazione all'organo di vigilanza