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In Italia aumentano per decreto i limiti di esposizione previsionali ai campi elettromagnetici di impianti di telecomunicazioni

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Pubblicato da admin in Legislazione · Lunedì 10 Ott 2016 ·  4:15
Tags: edifici
decreto ministeriale assorbimento campi elettromagneticiLo scorso Venerdì 7/10/2016 il Ministero dell'Ambiente del Governo italiano ha emesso un decreto che stabilisce dei valori di assorbimento predefiniti del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici. Che cosa significa questo decreto?
I gestori di impianti di telecomunicazioni in generale sono tenuti a presentare al comune una istanza di autorizzazione per l'impianto che vogliono installare o potenziare. A questa istanza deve essere allegata una relazione dello stesso gestore che valuta l'impatto elettromagnetico dell'impianto stesso sui recettori che si trovano attorno all'impianto stesso. I recettori sono notoriamente le case, le strutture ricreative, gli edifici pubblici, gli ospedali, le scuole, i parchi, le piazze, le strade e in generale tutti i siti in cui può essere prevista la presenza umana. Per le case di civile abitazione, dove si ipotizza una permanenza umana giornaliera superiore alle 4 ore, a livello di previsione - quindi progettuale - delle esposizioni, deve essere osservato il valore di attenzione, pari a 6 Volt su metro per il campo elettromagnetico in radiofrequenza. Fino ad ora questo limite doveva essere fatto osservare in corrispondenza dell'involucro di qualunque casa vicina, dunque la sua facciata esterna non poteva essere esposta a un valore di campo elettromagnetico superiore a 6 Volt su metro nelle condizioni di progetto previste per l'impianto.
Da ora in poi i gestori di impianti di telecomunicazioni, potranno usare dei valori di riferimento predefiniti di assorbimento delle facciate delle case, ipotizzando che le stesse assorbano in qualche misura le onde elettromagnetiche. Questo in realtà non è vero in generale, in quanto dipende dal materiale di costruzione, dallo spessore delle mura, dalla presenza di aperture nella facciata, anche piccole quanto l'apertura di una cappa da cucina, da fenomeni di onde stazionarie che si vengono a creare, come appurato anche durante le prove preliminari effettuate in proposito dagli organi tecnici pubblici italiani. Ad esempio, le strutture in legno spesso usate in bioarchitettura sono pressocché trasparenti alle onde elettromagnetiche in radiofrequenza, come anche la plastica e il vetro.
analisi di impatto elettromagneticoQuindi, da ora in poi chi presenta una istanza di autorizzazione per un impianto di telecomunicazioni, potrà ipotizzare nella sua analisi di impatto elettromagnetico, condotta per ottenere l'autorizzazione, che la facciata di ogni casa vicina all'impianto attenui le onde elettromagnetiche di 3 dB per frequenze inferiori a 400 MHz (Radioamatori, radio FM, TV VHF) e di 6 dB per frequenze superiori a 400 MHz (TETRA, TV UHF, telefonia mobile, radar, Wi-Max, etc.), se la facciata non contiene finestre. Se la facciata contiene finestre, il parametro di assorbimento predefinito è di zero dB (come prima, ovvero come se la facciata non assorbisse le onde elettromagnetiche), MA all'operatore in tal caso è concessa la possibilità a sua discrezione di utilizzare un fattore di attenuazione da 0 a 3 dB, dando una motivata giustificazione tecnica di tale scelta.

L'introduzione di questi fattori di attenuazione si traduce in un aumento dei valori di campo elettromagnetico permessi da ora in poi in corrispondenza della facciata di una qualunque abitazione, a 8.5 V/m (nel caso 3 dB) e a 12 V/m (nel caso 6 dB), nei calcoli previsionali delle esposizioni di campo elettromagnetico effettuati nelle istanze.
Ironicamente, il comunicato stampa diffuso dal Ministero riporta: "Con questo decreto [...] facciamo un altro passo avanti verso la definizione di parametri definiti sull’esposizione ai campi elettromagnetici, a tutela della salute dei cittadini".
Notoriamente, come gli addetti ai lavori sanno bene, sono i vincoli presenti nel calcolo previsionale quelli che pongono maggiori limitazioni al livello massimo di emissioni degli impianti da autorizzare, non certo le verifiche tramite misure in sito effettuate su impianti in esercizio, dato che questi ultimi presentano ordinariamente livelli di immissione che sono solo una frazione di quelli utilizzati per i calcoli previsionali. Sono dunque i calcoli previsionali a costituire il vincolo più stringente posto in essere, per la limitazione dell'esposizione e questo vincolo risulta ora allentato. Dunque, questo decreto cambia effettivamente lo scenario per gli operatori, permettendo loro di superare i vincoli all'espansione esistenti in siti con tetti previsionali di inquinamento elettromagnetico già raggiunti con le precedenti regole in vigore.
Si osserva anche che la discrezionalità concessa all'operatore, pur con giustificata motivazione nominale, di considerare un fattore di attenuazione fino a 3 dB pur in presenza di finestre in facciata, è stata introdotta solo successivamente alla stesura della bozza della linea guida attuativa del decreto legge n. 179 del 18/10/2012 (convertito nella legge 221 del 17 Dicembre 2012), su espressa richiesta del Ministero dell'Ambiente.



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